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STATUTO DELL'UNIONE SOCIETÀ VELICHE ITALIANE Art. 1 - L'U.S.V.I. (Unione Società Veliche Italiane) è stata costituita in Firenze in data 16 novembre 1946 dal Congresso delle Società Veliche italiane. Essa ha sede in Genova, ed ha per iscopo il coordinamento e lo sviluppo dello sport velico nazionale. Art.2 - La U.S.V.I. è l'Autorità Nazionale e ne esplica i compiti come definiti dal Regolamento Internazionale della I.Y.R.U. (International Yacht Racing Union). Art.3 - L'U.S.V.I. è costituita da tutte quelle Società che nel territorio dello Stato praticano effettivamente lo sport velico e che facciano domanda di essere affiliate ad essa, impegnandosi ad osservarne lo statuto e il regolamento. Detta affiliazione, completamente gratuita, è sottoposta alla accettazione del Consiglio Direttivo. Art.4 - Il Consiglio Direttivo dell'U.S.V.I. è composto da; 1°) Il Presidente 2°) 2 Vice Presidenti 3°) Un Segretario 4°) 8 Consiglieri uno dei quali è Delegato della Marina Militare. Il Consiglio Direttivo e due Revisori dei Conti vengono eletti dall'Assemblea a maggioranza di voti e durano in carica due anni. Art.5 - Per l'espletamento della propria attività, il Consiglio Direttivo si avvale di: 1°) Un rappresentante presso l'I.Y.R.U. nella persona di un Vice Presidente. 2°) Un rappresentante presso il C.O.N.I. nella persona di un Vice Presidente. 3°) Una Commissione Tecnica, il cui Presidente è per diritto membro del Consiglio. 4°) Una Commissione Sportiva, il cui Presidente è per diritto membro del Consiglio. 5°) Una Giuria d'Appello, il cui Presidente è per diritto membro del Consiglio. Art.6 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'U.S.V.I., ne firma gli atti e i provvedimenti con potestà di delega. I Vice Presidenti rappresentano disgiuntamente il Presidente in caso di impedimento. Art.7 - Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente od almeno la metà dei Consiglieri lo ritengano necessario. Nelle votazioni in seno al Consiglio di Direzione, in caso di parità, il voto del Presidente è decisivo. Art.8 - La Commissione Tecnica è composta di un Presidente e di 7 membri eletti dall'Assemblea ed ha i seguenti compiti: a) dare il parere sulla interpretazione dei regolamenti di costruzione e sulle questioni riguardanti la stazza; b) studiare ed eventualmente proporre l'adozione di nuovi tipi di imbarcazioni e loro regolamento; c) compilare l'elenco degli stazzatori; d) rilasciare i certificati di stazza e assegnare i numeri velici; e) assolvere gli eventuali incarichi che il Consiglio Direttivo crederà di affidarle. Art.9 - La Commissione Sportiva è composta di un Presidente e di 6 membri eletti dall'Assemblea ed ha i seguenti compiti: a) il coordinamento delle principali manifestazioni nazionali ed internazionali; b) la preparazione, selezione, scelta e partecipazione dei rappresentanti italiani ai Giochi Olimpici ed ad altre manifestazioni di carattere ufficiale; c) lo sviluppo e la diffusione dello sport velico nazionale; d) l'assolvimento degli eventuali incarichi che il Consiglio Direttivo crederà di affidarle. Art.10 - La Giuria d'Appello è composta da un Presidente e da 4 membri eletti dall'Assemblea ed ha il compito di deliberare sugli appelli ai sensi del Regolamento Internazionale dell'I.Y.R.U. Art.11 - Tutte le cariche sono onorifiche ed a titolo gratuito. Art.12 - L'Assemblea dell'U.S.V.I. è composta dai rappresentanti di tutte le Società veliche che la costituiscono, e ad essa partecipa il Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Le società saranno rappresentate all'Assemblea dal loro Presidente, oppure da un suo delegato membro di una società affiliata. Art.13 - L'Assemblea Generale Ordinaria si raduna annualmente in una sede da destinarsi, per discutere sull'ordine del giorno che sarà comunicato alle singole società almeno 30 giorni prima della data fissata per la convocazione. Le Assemblee sono valide in prima convocazione quando i delegati rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutte le Società affiliate. In seconda convocazione, salvo indicazione diversa, sono valide qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria può essere convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria: 1°) dal Presidente; 2°) ogni qualvolta ne facciano domanda scritta e motivata almeno 5 Consiglieri in carica od almeno un terzo delle società affiliate. Art.14 - Il presente Statuto non può essere modificato che dall'Assemblea Generale Ordinaria o Straordinaria purché l'ordine del giorno relativo sia comunicato alle società affiliate almeno 60 giorni prima della data fissata. Le modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate da almeno metà delle società affiliate. Art.15 - L'U.S.V.I., pur interessandosi all'attività sportiva delle varie società affiliate, non interviene nelle questioni d'ordine interno delle stesse. L'U.S.V.I. lascia facoltà ai Clubs di ogni regione di creare, ove essi lo ritengano necessario, dandone comunicazione alla Presidenza dell'U.S.V.I., Comitati Regionali od organizzazioni similari, che si impegnino ad osservare le norme del presente Statuto. Art.16 - L'Assemblea Generale chiamata eventualmente a pronunciarsi sullo scioglimento dell'U.S.V.I. e convocata espressamente a tale scopo, deve riunire almeno la metà più uno delle società affiliate, in attività nel giorno della convocazione. Se questa percentuale non è raggiunta, l'Assemblea viene convocata una seconda volta con almeno 30 giorni d'intervallo e questa volta potrà deliberare qualunque sia il numero delle società rappresentate. In ogni caso lo scioglimento non può essere deciso se non con una maggioranza di almeno due terzi delle società affiliate, che, se non presenti all'Assemblea, potranno ratificarne le deliberazioni attraverso un referendum. L'Assemblea designerà uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni dell'U.S.V.I. che saranno devoluti secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
Firenze, 17 novembre 1954 |