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CARTA DEL DIPORTO VELICO Art.1. - Costituzione e sede In osservanza alle decisioni del "CONI" (Comitato Olimpico Nazionale Italiano - Federazione delle Federazioni Sportive) ed in armonia alle disposizioni governative è costituita la Federazione Italiana della Vela (Autorità Nazionale) con sede in Roma. Art.2. - Scopo della Federazione Scopo della Federazione è di promuovere, disciplinare e sviluppare le organizzazioni del diporto velico e tutte le manifestazioni inerenti, siano esse da regate, da crociera o altro. Art.3. - Direttorio della F.I.V. La F.I.V. è retta da un Direttorio composto da: a) il Presidente che ha il titolo di Commodoro, nominato da S.E. il Capo del Governo, su proposta del Segretario del P.N.F.; b) il Vice Presidente che ha il titolo di Comandante Capo; c) il Segretario generale; d) il Presidente del Comitato tecnico della F.I.V.; e) i Comandanti di Zona, tutti nominati dal Presidente del "CONI" su proposta del Presidente della F.I.V.; f) un delegato della F.I.V. presso l'I.Y.R.U. di Londra, nominato dal Pre-sidente della F.I.V. su proposta del Presidente del Comitato tecnico. Tale nomina dovrà essere ratificata dal "CONI". g) un delegato del Ministero della Marina (Ammiraglio); h) un delegato del Ministero delle Comunicazioni. Art.4. - Attribuzioni del Presidente Il Presidente rappresenta la F.I.V. di fronte alle Autorità, alle Società federate, ed ai terzi. Propone le nomine dei componenti il Direttorio della F.I.V. al Presidente del "CONI". Nomina i Presidenti delle Società federate su proposta del Segretario Provinciale federale fascista con il quale i Comandanti di zona prenderanno sempre preventivi accordi. Dette nomine dovranno essere ratificate dall'Ufficio Sportivo del P.N.F. (CONI). Ratifica le nomine dei Consigli direttivi delle organizzazioni dipendenti fatte dai rispettivi Presidenti dopo sentito il parere dei Comandanti di Zona. Convoca e presiede le sedute ordinarie e straordinarie del Direttorio. Sovraintende a tutto l'operato della Federazione, e decide su tutto ciò che concerne l'attività della stessa. Prende le deliberazioni d'urgenza, eventualmente dopo aver sentito il parere dei cinque gruppi di Zona, salvo la successiva approvazione del Direttorio; esercita il suo potere di sorveglianza sulle Società federate curando che da parte di queste siano osservati i rispettivi Statuti e Regolamenti; delibera sugli affari di ordinaria amministrazione. Il Presidente potrà nominare un Comitato di Presidenza di cui faranno parte il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Presidente del Comitato tecnico o un suo rappresentante ed i Comandanti di gruppi di Zona, demandando a esso in tutto o in parte i poteri del Direttorio della F.I.V. In assenza del Presidente questi viene sostituito senz'altro dal Vice Presidente. Art.5. - Attribuzioni del Segretario Generale Il Segretario Generale è incaricato dell'Amministrazione della F.I.V., redige i verbali delle sedute plenarie e straordinarie, mantiene i contatti con le diverse Zone, ed assolve tutti gli altri compiti che gli verranno indicati dal Presidente o dal Vice Presidente. Art.6. - Attribuzioni del Direttorio della F.I.V. Al Direttorio della F.I.V. compete: a) l'autorizzazione alla costituzione di nuove organizzazioni veliche su proposta dei Comandanti di Zona che preventivamente si saranno accordati coi Segretari politici delle rispettive provincie; b) l'approvazione del bilancio annuale federale consuntivo e preventivo; c) l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi delle Società federate; d) la promozione di opere e provvedimenti nell'interesse della Navigazione da diporto; e) l'incoraggiamento della costruzione di imbarcazioni a vela; f) il calendario nazionale generale delle manifestazioni veliche; g) le facilitazioni per la partecipazione di yachts nazionali a manifestazioni veliche tenute all'estero; h) la scelta di imbarcazioni o di equipaggi destinati a rappresentare ufficialmente l'Italia all'estero; i) dei campionati nazionali a vela; l) le facilitazioni per la partecipazione dei propri federati alle manifestazioni internazionali e nazionali del Regno; m) le soluzioni arbitrali nelle eventuali divergenze tra le Società federate; n) speciali sanzioni a carico di Enti o persone che non dessero pieno affidamento di sicura fede nazionale, che si rendessero colpevoli di scorrettezze sportive o compromettessero con il loro contegno il buon nome della Marina Velica Italiana da diporto; tutto ciò sarà fatto per iniziativa propria ed in seguito a denuncia ricevuta dai Comandanti di Zona o per loro tramite dalle Società federate; o) la nomina di soci onorari Enti o persone che si siano resi benemeriti verso la Federazione. Art.7. - Attribuzioni del Comitato Tecnico Centrale Il Comitato Tecnico Centrale è composto di otto membri: il Presidente, il Segretario e il Delegato presso l'I.Y.R.U. di Londra che saranno nominati dal Presi-dente della F.I.V. (essi formano la Presi-denza del Comitato) e di cinque rappresentanti dei raggruppamenti di zone nominati dal Presidente della F.I.V. I membri del Comitato restano in carica un anno alla fine del quale potranno essere o meno riproposti al "CONI" per la conferma. Il Comitato Tecnico della F.I.V. dovrà svolgere la sua attività in conformità delle direttive che verranno impartite dal Presidente della F.I.V. al quale risponde del suo operato, ed ha i seguenti compiti principali: Rappresentare la F.I.V. presso l'I.Y.R.U. di Londra, a mezzo di un delegato, scelto tra i suoi componenti. Curare l'applicazione dei regolamenti per le serie Nazionali e Regionali e proporne delle nuove, ove lo creda; Esaminare e decidere sugli appelli contro i deliberati delle Giurie presentati dalla F.I.V. (Comitato tecnico centrale a mezzo dei rispettivi Comandanti di Zona); Provvedere alla pubblicazione dei Regolamenti di Stazze internazionali e nazionali nonché delle regole di regata; Tenere il Registro di classifica ed esistenza delle barche da corsa delle Serie Internazionali e di quelle di Serie Nazionali; Emettere i certificati di stazza internazionale e nazionale; Nominare i periti tecnici stazzatori, proposti dai Comandanti di Zona. Il Comitato Tecnico dovrà anche assolvere quegli altri eventuali compiti che il Presidente o Vice Presidente della F.I.V. ritenessero assegnarli. Art.8. - Suddivisione in Zone Allo scopo di rendere più agile il funzionamento e più diretta ed attiva la sorveglianza del Direttorio della Federazione Italiana della Vela, il territorio nazionale viene suddiviso nelle seguenti zone: 1a Zona: Alto Tirreno (Liguria e Toscana). Sede: Genova. 2a Zona: Medio Tirreno (Lazio ed Umbria). Sede: Roma. 3a Zona: Basso Tirreno (Campania e Calabria). Sede: Napoli. 4a Zona: Sardegna (Sardegna). Sede: Cagliari. 5a Zona: Sicilia (Sicilia). Sede: Palermo. 6a Zona: Basso Adriatico Occidentale (Puglie e Basilicata). Sede: Bari. 7a Zona: Medio Adriatico Occidentale (Marche ed Abruzzo). Sede: Ancona. 8a Zona: Alto Adriatico Occidentale (Venezia ed Emilia). Sede: Venezia. 9a Zona: Laghi (Piemonte, Lombardia, Trentino). Sede: Como. 10a Zona: Adriatico Orientale (Venezia Giulia comprese Zara e Lagosta). Sede: Trieste. [Le zone con lo statuto del 1937 diventeranno quattordici]. Art.9 Per facilitare i rapporti fra le Zone e la Presidenza, le zone sono riunite nei seguenti gruppi: 1° Gruppo: Zona Alto Tirreno. Sede: Genova. 2° Gruppo: Zone Medio Tirreno e Sardegna. Sede: Roma. 3° Gruppo: Zone Basso Tirreno, Sicilia e Basso Adriatico Occidentale. Sede: Napoli. 4° Gruppo: Alto Adriatico Occidentale e Zona Laghi. Sede: Venezia. 5° Gruppo: Medio Adriatico Occidentale e Zona Adriatico Orientale. Sede: Trieste. [I Gruppi diventeranno nel 1937 sei per l'inclusione di quello delle Zone della Marina Militare]. Art.10 La Federazione Italiana della Vela, oltre all'organizzazione velica nella terra madre, potrà curare pure lo sviluppo di questo diporto nei Possedimenti e nelle Colonie d'Italia.
Art.11. - Società federate Tutte le organizzazioni che si occupano del diporto velico, anche se incorporate in associazioni coltivanti altri sports, debbono far parte della Federazione Italiana della Vela ed osservarne i regolamenti e le direttive. I singoli praticanti lo sport della vela hanno l'obbligo di appartenere ad una società regolarmente federata in quanto vogliono essere ufficialmente riconosciuti e prendere parte alle manifestazioni veliche.
Art.12 Le Società federate sono suddivise, a seconda della loro importanza, in tre categorie: 1. Società aventi diritto di organizzare e prendere parte a qualsiasi manifestazione velica. Di questa categoria possono far parte solamente le Società dove l'ammissione dei soci viene fatta per ballottaggio. Numero minimo dei soci 100 o paganti alla F.I.V. per tanti (Bollo rosso). 2. Società aventi diritto di organizzare e prendere parte solamente a manifestazioni nazionali o di minore importanza. In queste Società l'ammissione a socio potrà essere fatta per decisione del consiglio direttivo del Circolo. Numero minimo dei soci 50 o paganti alla F.I.V. per tanti (Bollo bleu). 3. Società aventi diritto di organizzare e prendere parte a manifestazioni regionali o minori - i cui soci siano ammessi dalla decisione del Consiglio della Società federata. Numero minimo 25 o paganti per tanti (Bollo verde a prezzo ridotto).
Art.13 Le organizzazioni veliche dovranno richiedere la loro iscrizione alla Federa-zione Italiana della Vela, allegando alla domanda un esemplare del proprio Statuto ed un elenco dei Soci e dei componenti gli Organi direttivi firmato dal Presidente, e quanti altri documenti crederanno utili a provare la loro effettiva costituzione e l'azione da esse esplicata. Il passaggio di categoria di una Società sportiva, che abbia tutti i requisiti richiesti, sarà dal Comando di Zona proposto al Direttorio della F.I.V., che delibererà, tenendo conto dei coefficienti morali e sportivi. Una società, il cui passaggio non sia stato ratificato, non potrà richiederlo nuovamente, se non trascorso un anno dalla prima deliberazione. Le organizzazioni veliche, per essere ammesse quali unità della Federazione Italiana della Vela, dovranno essere composte in relazione alla categoria di classifica al minimo del numero di soci previsto all'art.12.
Art.14 Oltre al bollo prescritto dal "CONI" tutte le persone di ambo i sessi (soci o allievi) che in qualsiasi modo si occupano del diporto velico e senza distinzione tutti i soci iscritti negli albi sociali delle Società federate puramente veliche e quelli delle sezioni Vela incorporate in altre associazioni sportive dovranno avere le loro tessere munite del Bollo federale relativo alla categoria a cui appartiene l'organizzazione in base all'articolo 12.
Art.15 Il Direttorio della F.I.V. deferirà al "CONI" quelle Società che, per speciali ragioni, cesseranno di trovarsi nelle volute condizioni per appartenere alla Federazione.
Art.16. - Attribuzioni dei Comandanti di Zona Allo scopo di meglio disciplinare e di rendere più agile il funzionamento e più diretta ed attiva la sorveglianza del Direttorio della F.I.V. sulle Società federate, ad ogni Zona è preposto un Coman-dante di Zona al quale sono demandate tali mansioni. A questo scopo tutte le relazioni tra le organizzazioni dipendenti e le gerarchie superiori (governative, politiche e sportive) dovranno essere fatte per tramite del Comandante di Zona. Esso approverà i programmi e la composizione delle giurie e delle manifestazioni veliche per la sua Zona.
Art.17 Le norme per l'applicazione di quanto prescrive il presente statuto sia nel campo tecnico che in quello amministrativo sono contenute nel Regolamento della F.I.V.
Art.18 Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dalle disposizioni generali del "CONI" e per la parte tecnica delle regate quanto previsto dal Regolamento Internazionale della I.Y.R.U. (Federazione Internazionale dell'Yachting). Approvato dal CONI il 25 febbraio 1932-X con lettera n.1044 |